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Lavoro occasionale - Le nuove norme 2017 (voucher)

10-07-2017

Aggiornamento: sabato 8 luglio 2017

Da lunedì 10 luglio 2017 l'Inps attiverà la procedura per il nuovo "contratto di prestazione occasionale" e per i libretti famiglia, le due nuove forme contrattuali che hanno sostituito i vecchi voucher.


Fonte: Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.rapportiparlamento.gov.it/focus/lavoro-occasionale-nuove-norme-confronto-con-voucher/

All'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge che contiene "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (la cosiddetta 'manovrina'), è stato inserito nel corso dell'esame in commissione Bilancio alla Camera l'articolo 54-bis, attraverso un emendamento a firma Di Salvo e altri riformulato dal relatore, sulla "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale".

Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento (con il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in legge n. 49/2017) della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l'istituto dei cosiddetti 'voucher'.

Tra l'attuale disciplina, che distingue tra il "Libretto Famiglia" e il "contratto di prestazione occasionale" (quest'ultimo riservato soprattutto alle piccolissime imprese), e la precedente sussistono notevoli differenze, tese a evitare gli abusi - da più parte riconosciuti - dei voucher e a garantire maggiori diritti ai lavoratori occasionali. Di seguito, in estrema sintesi, alcune delle novità introdotte con le nuove norme, messe a confronto con la normativa che regolava il lavoro accessorio.

1) LIBRETTO FAMIGLIA

È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale. Gli ambiti di lavoro sono ben definiti dalle nuove norme: piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Attraverso il Libretto Famiglia sono inoltre erogati i contributi della legge n. 92/2012 per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un'ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

 

2) CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche (con i vincoli specificati di seguito).

Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro. Il limite è valido anche per il Libretto Famiglia. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l'anno.

Le microimprese non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (ad eccezione della pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Dall'attivazione dei contratti di prestazione occasionale sono escluse le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. Non si può ricorrere a questi contratti nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.

Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,37 euro lordi. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

L'impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail pari al 3,5%.


Informazioni e Fonte: Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.rapportiparlamento.gov.it/focus/lavoro-occasionale-nuove-norme-confronto-con-voucher/  -  Inps, https://www.inps.it/

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